Agenzia delle Entrate: quando la produzione FV rientra nell’attività agricola

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Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’attività di produzione di energia elettrica non può essere considerata connessa a quella agricola in mancanza del rispetto dei criteri di connessione di cui alla circolare 32/E/2009. È quanto stabilisce la nota rilasciata dall’Agenzia stessa, e diffusa da Italia Solare, in risposta a un quesito pubblicato il 10 febbraio e posto dalla società Alfa srl, che svolge attività agricola e gestisce un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 1,3 MW circa installato su un terreno di proprietà. Nella stessa nota si legge anche che “la tassazione con le regole ordinarie si applica solo alla produzione eccedente la franchigia (260 MWh). Entro tale franchigia, infatti, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola”.

L’Agenzia delle Entrate fa riferimento ai limiti richiamati nella circolare n. 32/E del 2009 e a cui la società si è appellata, secondo i quali la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva può essere considerata connessa all’attività agricola entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, qualora l’imprenditore dimostri di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola. Questi limiti però vanno quantificati alla luce della nuova formulazione della norma che non fa più riferimento alla potenza istallata bensì alla quantità di energia prodotta, tenendo conto che un impianto di 200 kw produce in media 260 MWh di energia annui. Ciò precisato, premesso che l’eccedenza opera rispetto limite di 260 MWh, la disponibilità di un impianto di potenza superiore alla franchigia comporta la qualificazione del reddito relativo all’energia prodotta superiore alla franchigia di 260 MWh come reddito d’impresa.

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