Decreto FER: il GSE risponde a FuturaSun su connessione impianti e rimozione amianto

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Decreto FER

FuturaSun ha sottoposto due quesiti al GSE con l’obiettivo di chiarire alcuni punti delicati del Decreto FER1.

Riportiamo di seguito le domande e le risposte che il Gestore ha inviato all’azienda nei giorni scorsi.

Partiamo con la notizia meno buona: il primo chiarimento riguarda la connessione di impianti fotovoltaici del nuovo decreto FER sullo stesso POD di impianti esistenti.

Abbiamo chiesto se laddove era presente un piccolo impianto in Scambio sul Posto (SSP) fosse possibile accedere al Decreto FER 1. Molti di questi impianti infatti, specie se realizzati in anni recenti, sono stati realizzati solo per ottemperare alla quota d’obbligo per nuovi edifici e coprono aree molto limitate dei tetti.

Il GSE ha ribadito che sul medesimo POD (Point of delivery – punto di consegna) dove era già presente un impianto, anche se non incentivato, non è possibile connettere un impianto che ha accesso al Decreto FER. È invece possibile usare la superficie rimanente del tetto per realizzare un nuovo impianto, purché i due impianti non siano in alcun modo connessi tra loro, ma attivando un nuovo POD. Se da un punto di vista normativo la cosa non fa una piega è tecnicamente e ambientalmente un controsenso.

La notizia buona invece è relativa agli impianti fotovoltaici realizzati su tetti dove sia stato bonificato l’amianto.

Abbiamo chiesto conferma se può esserci non coincidenza tra il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico e il soggetto che paga i lavori di bonifica dell’eternit. Questo può apparire scontato ma non lo è specie se si entra nel tema della cumulabilità tra l’incentivo e altri contributi ricevuti a fondo perduto, cosa non rara nel caso di bonifiche.

Nello specifico il GSE ci ha scritto che: “…non vi sono nel DM 4 luglio 2019 e nei relativi Regolamenti Operativi, condizioni che impongono a un Soggetto Responsabile di un impianto identificabile nel Gruppo A-2 l’obbligo di sostenimento delle spese di completa rimozione dell’eternit o dell’amianto dalle coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione delle quali è poi installato l’impianto fotovoltaico. Resta però fermo l’obbligo della trasmissione della documentazione prevista dai summenzionati allegati D ed F ai Regolamenti Operativi.”

Il Decreto FER contiene ancora diversi punti che si chiariranno solo con la sua effettiva applicazione.

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