Dopo il sì della Camera dei Deputati, arrivato nella giornata di ieri, giovedì 9 luglio 2020, il testo del Decreto Rilancio è stato inviato al Senato, che dovrà verificarlo prima della conversione in legge. Quest’ultima dovrà avvenire entro e non oltre il 18 luglio, ma secondo alcune indiscrezioni, già il 14, e quindi il prossimo martedì, dovrebbe arrivare il sì definitivo.
Il testo contiene importanti novità, soprattutto sul fronte del Superbonus al 110% per interventi di efficienza energetica tra cui l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma anche per le comunità energetiche.
Il Supebonus sarà infatti riconosciuto anche per la realizzazione di comunità energetiche fino a 200 kW per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro. Vi potranno accedere anche i condomini che costituiranno una comunità energetica, ottenendo i benefici del ritiro dedicato dell’energia immessa in rete oltre a ricevere sconti applicabili sulle componenti della bolletta, che saranno poi individuati da Arera.
Inoltre, il Superbonus, inizialmente previsto per le prime case e per le seconde case purché si trattasse di condomini, è stato esteso anche alle seconde case di tipo villetta di una o due unità immobiliari dello stesso proprietario, con esclusione solo degli edifici di lusso.
Il governo ha poi individuato nuovi tetti di spesa anche per isolamento termico e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
La detrazione per opere di isolamento termico è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per le strutture da due a otto unità immobiliari; a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per le strutture composte da più di otto unità immobiliari.
Per gli interventi relativi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di strutture fino a otto unità immobiliari; nel caso di edifici con più di otto unità immobiliari, il valore scende a 15.000 euro per ogni unità.
Per quanto riguarda i nuovi lavori incentivati, oltre agli interventi di isolamento termico degli involucri e agli impianti di climatizzazione e riscaldamento a condensazione, pompe di calore, ibridi e geotermici, vengono inseriti i collettori solari (abbinati a un impianto ibrido o geotermico) e l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente nei comuni montani.
Rispetto al fotovoltaico, invece, sono confermati i tetti di spesa previsti nel primo testo. Per l’installazione di impianti fotovoltaici la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Il documento specifica che per godere di questa agevolazione, l’installazione deve essere eseguita congiuntamente a uno degli interventi dei commi 1 o 4. Si tratta degli interventi trainanti, e quindi quelli che il decreto ha individuato in “isolamento termico”, “sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale” e “messa in sicurezza sismica dell’edificio”. In questo caso, gli interventi devono inoltre garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
In caso contrario, e quindi nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non si agganci a uno di questi lavori trainanti ma rientri in un intervento di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, il tetto di spesa viene ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
Per questi interventi, come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate, in luogo della detrazione il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
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