Agenzia delle entrate: il SAL del 30% va verificato sia per l’intervento di efficienza energetica sia per quello antisismico

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L’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti rispetto ai criteri di determinazione dello “Stato di avanzamento lavori (SAL)” per interventi di efficienza energetica e antisismici nell’ambito del Superbonus al 110%.

Nello specifico l’ente risponde al quesito di un proprietario di due unità famigliari adiacenti ma indipendenti che, intendendo avvalersi della cessione del credito Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), chiede quale sia la modalità di determinazione del 30% dello stato avanzamento lavori, che la norma stabilisce quale limite minimo necessario per poter effettuare tale cessione.

In particolare il proprietario chiede se il raggiungimento del 30% vada verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus. Secondo l’Agenzia delle entrate lo stato di avanzamento lavori dovrà essere calcolato in relazione alle singole tipologie di intervento agevolabili ai sensi del Superbonus (efficienza energetica e antisismici).

Inoltre la cessione del credito per gli interventi rientranti nella maxi agevolazione può essere esercitata per ogni stato di avanzamento lavori, ma con il limite di due per ciascun intervento complessivo.

Nello specifico lo stato di avanzamento dei lavori minimo richiesto per accedere al Superbonus è pari al 30% del progetto entro il 30 giugno 2022. Solo se viene soddisfatta questa condizione è possibile usufruire dell’agevolazione, sotto forma di cessione di credito, entro il 31 dicembre 2022.

Per poter calcolare lo stato di avanzamento lavori, qualora sullo stesso immobile vengano effettuati lavori di tipologie differenti, bisognerà effettuare verifiche separate.

Per leggere la risposta dell’Agenzia delle entrate clicca qui

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