Agenzia delle Entrate: una guida aggiornata sui bonus edilizi alla luce dei recenti decreti

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E nella quale propone una guida aggiornata sui bonus edilizi, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, ”Aiuti”, “Ucraina”).

Il documento commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Sono presenti, inoltre, novità in materia di contrasto alle frodi.

Più in dettaglio, la circolare dell’Agenzia specifica che le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e relative al rilascio del visto di conformità e alle asseverazioni di congruità sono detraibili. La misura riguarda anche i bonus diversi dal Superbonus.

Inoltre la circolare previsa che, ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa in caso di edilizia libera e interventi di importo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

Infine la circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali. Dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue a partire dal 2020 o 2021. Oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli acconti versati a partire dal 1° gennaio. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

La circolare ricapitola anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti. A partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni. Tali cessioni devono essere solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

Per leggere la circolare n. 19/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate clicca qui.