Il 20 febbraio il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del Dl 212/2023, noto anche come decreto Superbonus. Obiettivo della misura è quello di evitare che il mancato completamento nei termini previsti degli interventi edilizi in regime di Superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati.
In sostanza, in relazione ai cantieri avviati, è riconosciuto il credito d’imposta per lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023. Inoltre le detrazioni relative agli interventi in Superbonus non decade in caso di lavori comunicati ma non ultimati al 31 dicembre 2023. Per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024, si confermano le percentuali previste dalla legislazione vigente che quindi portano la detrazione dal 110% al 70%.
Il provvedimento riconosce ai contribuenti più deboli un contributo per mitigare gli effetti della riduzione del beneficio fiscale nel 2024. Questo contributo compensa pertanto la riduzione del bonus da 110% a 70% per i cittadini che hanno un reddito sotto i 15mila euro. Altro requisito è il raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023. Il contributo, a fondo perduto, si applicherà in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
Si ricorda che la detrazione del 110% relativamente a spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 è passata al 90% per quelle sostenute nel 2023. Per le spese sostenute nel 2024 tale detrazione è scesa al 70% e arriverà al 65% per quelle sostenute nel 2025.
Tra gli altri provvedimenti inclusi nella misura approvata dal Senato spicca la revisione della disciplina sulla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Lo scopo è di prevenire un uso improprio dei bonus e di tutelare i soggetti disabili. Per questo, in talune circostante, permane la possibilità di accedere a sconto in fattura e cessione del credito. Il decreto include infine l’obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Inoltre è previsto lo slittamento del termine del 16 marzo per l’invio delle comunicazioni relative a sconto in fattura e cessione del credito in merito ai costi sostenuti nel 2023. Per questo slittamento, che dovrebbe fissare il nuovo termine al 4 aprile, si attende un provvedimento dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Per leggere la Gazzetta Ufficiale contenente il 212/2013, clicca qui
Mentre per maggiori informazioni sul disegno di legge di conversione del Dl 212/2013, clicca qui