Dall’Agenzia delle Entrate le guide sulle detrazioni del 65% per il risparmio energetico e del 50% per le ristrutturazioni edilizie

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web le guide “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” e “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornate a gennaio 2016 in seguito alla proroga per tutto il 2016 dell’ecobonus del 65% per gli interventi dedicati al risparmio energetico, nell’ambito dei quali rientra l’installazione di pannelli solari termici, pompe di calore e caldaie a condensazione, e del 50% per le ristrutturazioni edilizie, tra cui l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo abbinati al solare. All’interno dei documenti sono illustrate le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in merito a nuove categorie di beni e interventi ammessi alle agevolazioni del 65% e del 50% e dei soggetti interessati. In particolare, la detrazione del 65%, già prevista per persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, contribuenti che conseguono reddito d’impresa, associazioni ed enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale soggetti al pagamento dell’Ires, è stata estesa anche agli Istituti autonomi per le case popolari per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale. Un’altra novità interessa le persone fisiche titolari di appartamenti situati in edifici condominiali che non sono assoggettate al versamento dell’Irpef, come per esempio i lavoratori dipendenti e i pensionati. A partire dal gennaio 2016 questi condomini potranno cedere la detrazione fiscale 65% ai fornitori che effettuano lavori di riqualificazione energetica nelle parti comuni. È stata inoltre ampliata la casistica degli interventi ammessi alla detrazione, con l’introduzione dell’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 possono essere detratte dall’Irpef e dall’Ires in dieci anni, tramite quote di pari importo.

(sb