La Consulta boccia l’interdizione dall’incentivo per gli impianti FV in Secondo Conto Energia

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Nuova Sabatini

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 51 depositata lo scorso 10 marzo 2017, ha annullato l’interdizione dagli incentivi per dieci anni disposta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nei confronti dei titolari di impianti installati in regime di Secondo Conto Energia i cui lavori di realizzazione non fossero terminati entro la data del 31 dicembre 2010.

In base agli articoli 23, comma 3, e 43, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) il GSE aveva infatti la facoltà di disporre l’esclusione dalla concessione degli incentivi nei casi in cui le installazioni fossero state terminate dopo la fine del 2010.

Accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato nel corso di sei giudizi promossi da società e imprenditori individuali del fotovoltaico, i quali chiedevano l’annullamento di provvedimenti sanzionatori adottati dal GSE, la Consulta ha così dichiarato incostituzionali i due articoli del decreto 3 marzo 2011.

La Consulta spiega che l’interdizione dagli incentivi risulta infatti “misura eccentrica rispetto al perimetro dell’intervento disegnato dalla legge di delega che, in tema di infrazioni, ha previsto unicamente l’esercizio del potere di irrogare sanzioni penali o amministrative, limitando queste ultime solo a quelle di tipo pecuniario”.

Inoltre, “tale misura interdittiva – incidendo sull’esercizio della libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi – contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni alle disposizioni dei decreti attuativi commesse dagli operatori del settore”.

(sb)