Il 30 marzo 2017 è stata pubblicata la circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate con una serie di chiarimenti sulle discipline in materia di super ammortamento e di iper ammortamento. Il paragrafo 9 del documento contiene importanti indicazioni circa le aliquote di ammortamento per gli impianti fotovoltaici e l’applicabilità del super ammortamento agli stessi, tenuto conto della recente disciplina sui così detti “imbullonati” e delle incertezze emerse negli ultimi mesi circa i coefficienti di ammortamento di tali impianti. “Si ritiene che le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche”, si legge nella circolare, “non possano essere considerate beni immobili nel senso inteso dalla circolare n. 36/E del 2013 ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento”. Secondo quanto chiarito dalla circolare, quindi, le componenti di natura essenzialmente impiantistica (tra i quali i pannelli fotovoltaici), con funzioni produttive e che non risultano attribuire all’immobile nel quale sono collocate una utilità apprezzabile – e che in quanto tali risultano oggi escluse dalla stima catastale – sono ammortizzabili con il coefficiente del 9% previsto dalla circolare 36/E/2013 per i beni mobili e, quindi, al ricorrere di tutti i requisiti della legge, possono beneficiare del super ammortamento. Diversamente, i costi afferenti le componenti immobiliari delle centrali fotovoltaiche sono ammortizzabili ad aliquota del 4% prevista dalla circolare 36/E/2016.
Per maggiori informazioni: http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2017/03/agenzia_entrate.pdf
(s3)