Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Dogane ha emesso una circolare chiarificatrice in merito ai rilievi fiscali derivanti dalla presenza degli inverter e dei sistemi di accumulo di energia elettrica abbinati agli impianti fotovoltaici, ai sensi della norma tecnica CEI 0-21.
“L’art. 54, comma 1 del T.U. Accise fa ricomprendere nel perimetro dell’Officina elettrica il complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica…”, spiega la circolare dell’Agenzia delle Dogane, “ma al riguardo si sottolinea come ogni comma dell’art 52 del T.U.Accise consideri come potenza fiscalmente rilevante quella squisitamente correlata agli apparati di produzione. Pertanto l’eventuale presenza di un sistema di accumulo in un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non impatta in alcuna maniera sul calcolo della potenza ai sensi dell’art.52, comma 2, lettera a) del T.U.Accise. La potenza erogabile dai medesimi impianti è invece limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora essa sia minore della somma delle potenze dei singoli moduli fotovoltaici”.
In pratica ciò significa che un impianto fotovoltaico da 22 kWp connesso a un inverter con uscita di 20 kW non ricadrà in “Officina elettrica”, mentre i sistemi di accumulo non sono rilevanti ai fini delle accise elettriche. Ricordiamo che per “Officina Elettrica” si intende un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili in regime di autoconsumo con potenza di picco superiore ai 20 kWp.
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