Agenzia delle Entrate: no al Superbonus per abitazioni adibite in parte ad attività d’impresa

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Se gli interventi di riqualificazione energetica vengono realizzati su unità immobiliari adibite promiscuamente ad attività, arti o professioni, la detrazione fiscale passa dal 110 al 50%. È uno degli ultimi chiarimenti forniti oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, dall’Agenzia delle Entrate in tema di Superbonus.

Nello specifico, l’istante dichiara di voler realizzare sulla sua abitazione vari lavori che apporterebbero un miglioramento di due o più classi energetiche. Il contribuente precisa che l’immobile in questione è un’abitazione unifamiliare adibita in parte a Bed and Breakfast, la cui attività è esercitata in forma professionale con partita IVA. L’istante chiede se nel caso prospettato possa usufruire della detrazione del 110%.

Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate: “Ai sensi del comma 9, lettera b) del citato articolo 119 sono agevolabili gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10”.

Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore precisa che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir).

“Sulla base di tale documento di prassi”, si legge nella risposta dell’Agenzia, “il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico e, dunque, diversi da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni, dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività, dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Tanto premesso, relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, ha precisato che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute. Con la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E è stato chiarito che la detrazione va ridotta al 50 per cento anche nell’ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’attività di Bed and Breakfast”.

Per leggere la circolare dell’Agenzia delle Entrate, clicca qui

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